16 febbraio 2026
Regime Forfettario
16 febbraio 2026

Ore 09:15 - Stop alla CU per i forfettari: esonero dal 2024, ma eccezioni per indennità e medici SSN

Dal periodo d’imposta 2024, l’art. 3 del D.lgs. 1/2024 (Decreto Adempimenti) ha introdotto nel D.P.R. 322/1998 il comma 6-septies dell’art. 4, eliminando l’obbligo di Certificazione Unica per i compensi corrisposti a contribuenti in regime forfettario o “minimi”. La logica è collegata alla fatturazione elettronica obbligatoria dal 1° gennaio 2024: con il transito delle fatture tramite SdI, l’Agenzia delle Entrate dispone già dei dati reddituali e la CU diventa superflua. L’esonero, però, non è automatico in ogni caso: quando le somme non derivano da e-fattura (ad esempio indennità come la maternità), la CU resta dovuta e va compilata con i codici 25 (forfettari L. 190/2014) o 26 (regime di vantaggio art. 27 DL 98/2011). Un’eccezione rilevante riguarda i medici convenzionati SSN in forfettario: i compensi sono liquidati con foglio di liquidazione e non transitano nello SdI, quindi permane l’obbligo di CU, come chiarito dall’interpello AE 132/2025. Con la CU 2026 arriva un codice dedicato: il 24 per tali compensi non soggetti a ritenuta.

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