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Sono soggetti all’aliquota IVA del 10% di cui alla tabella A, Parte III, numero 127-novie) del Decreto IVA le prestazioni di trasporto urbano di persone, senza fornitura di servizi accessori, mediante l’impiego di veicoli diversi da quelli “adibiti al servizio taxi”.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 93 pubblicata ieri, chiarendo che rientrano nel trattamento IVA del 10% il trasporto urbano di persone mediante trenini viaggianti su gomma per finalità turistico/ricreativa.
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