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Con la Risposta n. 24/2026 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che l’adesione di un professionista in regime forfettario a una rete-contratto tra professionisti non determina, di per sé, la causa ostativa prevista dall’art. 1, comma 57, lett. d), della L. 190/2014. La rete-contratto, infatti, non ha autonoma soggettività tributaria: costi e ricavi restano imputati direttamente ai singoli retisti, ciascuno nel proprio regime fiscale, e non si configura una partecipazione a società o associazioni ex art. 5 TUIR. Il via libera, tuttavia, non è incondizionato. L’Agenzia richiama la ratio anti-frazionamento del regime forfettario e avverte che, se l’assetto concreto della rete si traduce in una società di fatto – con gestione unitaria dell’attività, confusione organizzativa e ripartizioni solo formali – la causa ostativa può scattare. La compatibilità va quindi valutata sulla sostanza dell’organizzazione, non sulla sola etichetta contrattuale.