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Per la LIPE relativa al trimestre luglio–settembre 2025 la scadenza di invio era il 1° dicembre 2025. In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall’art. 11, co. 2-ter, D.Lgs. 471/1997, da 500 a 2.000 euro. Il DL 87/2024 (Decreto Sanzioni), pur avendo introdotto novità per le violazioni dal 1° settembre 2024, non ha modificato la disciplina sanzionatoria LIPE. La sanzione è ridotta della metà se l’invio avviene entro 15 giorni dalla scadenza. Poi si può applicare il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997), con riduzioni legate al tempo di regolarizzazione. Esempio: invio entro 15 giorni dal 1° dicembre → sanzione minima dimezzata 250 euro, ulteriormente ridotta a 1/9 se la correzione avviene entro 90 giorni: totale 27,78 euro. Il pagamento si effettua con F24, sezione Erario, codice tributo 8911 e anno della violazione. In alternativa, errori/omissioni possono essere sistemati anche nel quadro VH della Dichiarazione IVA 2026 (periodo 2025), compilandolo integralmente.