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L’ordinanza Cass. n. 24004/2025 ribadisce che il collegio sindacale è responsabile in concorso per mala gestio se, pur dotato di poteri di vigilanza, non effettua controlli sostanziali né chiede chiarimenti su operazioni anche antecedenti alla nomina. Per accertare la responsabilità omissiva occorrono: 1) inerzia del sindaco nei doveri di controllo; 2) evento dannoso derivante da atto illegittimo dell’amministratore; 3) nesso causale tra omissione e danno evitabile. La riforma dell’art. 2407 c.c. introduce limiti risarcitori in base al compenso annuo (fino a 15×, 12× o 10×) e solleva il dibattito sulla retroattività delle nuove soglie.
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