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La legge di bilancio 2026 ha introdotto un inasprimento della tassazione sui dividendi e sulle plusvalenze PEX, applicabile dal 1° gennaio 2026. Tuttavia, tale stretta non si applica se ricorre almeno una delle due condizioni alternative previste: la partecipazione detenuta è pari o superiore al 5%, anche indirettamente all’interno dello stesso gruppo, oppure la partecipazione presenta un valore fiscale almeno pari a 500.000 euro. Ai fini del calcolo della soglia del 5%, rilevano anche le partecipazioni indirette, considerando i rapporti di controllo ex articolo 2359 c.c. e applicando la demoltiplicazione lungo la catena partecipativa. Il valore di riferimento per la soglia alternativa è quello fiscalmente riconosciuto, determinato secondo le regole del TUIR, comprensivo degli oneri accessori direttamente imputabili e degli apporti patrimoniali dei soci. Non assumono rilevanza le svalutazioni o rivalutazioni esclusivamente civilistiche. Le nuove regole si applicano alle cessioni di titoli acquisiti dal 1° gennaio 2026 e alle distribuzioni di dividendi deliberate dalla stessa data.