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La convenzione INAIL-INPS del 15 dicembre 2014 (Circ. INPS 69/2015) disciplina i casi di disconoscimento dell’infortunio dall’INAIL, assicurando la continuità dell’assistenza economica. In caso di dubbio si attiva un iter in PEC (termine 10+10 giorni) e si conclude entro 180 giorni. Se l’INAIL disconosce l’evento, trasmette la pratica all’INPS e notifica il lavoratore. Il datore aggiorna il prospetto paga: storna l’indennità INAIL non dovuta e registra l’indennità di malattia comune INPS, trattenendo eventuali eccedenze in busta paga. Gli oneri fiscali e contributivi sono regolarizzati. Le compensazioni tra INAIL e INPS avvengono centralmente almeno annualmente. Garantendo chiarezza e tempestività procedurale operativa.