Con la risposta n. 195/2025 l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le somme derivanti dalla soppressione di indennità obsolete, se convertite in benefit di welfare aziendale su scelta del lavoratore, non possono usufruire dell’esclusione dal reddito di lavoro dipendente prevista dall’art. 51 del TUIR. Il principio di onnicomprensività impone di tassare tutte le somme erogate in relazione al rapporto di lavoro, a meno che non rientrino in specifiche ipotesi agevolate. Poiché si tratta di mera sostituzione di voci retributive già imponibili, i servizi e i benefit, anche se maggiorati fino al 110% del valore medio, devono essere tassati secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito da lavoro dipendente.
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