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Per beneficare della detrazione da “Sisma bonus”, la società che non ha depositato l'asseverazione «prima dell'inizio dei lavori», può sanare detta omissione ricorrendo all'istituto della “remissione in bonis”, sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza e laddove siano rispettati determinati requisiti.
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