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L’art. 33, comma 2, del Codice della crisi d’impresa obbliga la società a mantenere attiva la PEC per 12 mesi dalla cancellazione. Se l’irreperibilità deriva dalla mancata manutenzione della casella PEC, la notifica del ricorso per apertura della liquidazione giudiziale si perfeziona mediante deposito presso la casa comunale (art. 40, c. 8 CCII). Il sistema prevede un duplice canale (PEC → sede legale → Comune) per garantire difesa e celerità. La lex specialis del Codice della crisi prevale sulle regole ordinarie di notificazione (c.p.c.). Non è necessaria notifica all’ex liquidatore né ai soci: si seguono esclusivamente le modalità previste dal CCII.