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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con Nota n. 964/2025, chiarisce che, se durante un accertamento ispettivo un lavoratore formalmente autonomo (titolare di ditta artigiana) viene riqualificato come dipendente, le sanzioni previste dall’art. 27, comma 11, D.Lgs. 81/2008 (10% del valore dei lavori, minimo 6.000 euro, e esclusione dai lavori pubblici) si applicano solo all’impresa affidataria sprovvista di patente a crediti, non al lavoratore riqualificato. Inoltre, il committente non è sanzionabile se la mancata verifica riguarda un soggetto poi risultato dipendente, in quanto non tenuto alla patente.
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