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In caso di cessione d’azienda, gli obblighi e i diritti IVA passano al cessionario, secondo il principio di continuazione applicabile anche a fusioni, scissioni, conferimenti o successioni. Se il cedente ha addebitato erroneamente l’IVA, occorre distinguere: se il cedente si estingue, il cessionario assume gli adempimenti IVA e può chiedere il rimborso dell’imposta non dovuta ai sensi dell’art. 30-ter DPR 633/1972, entro due anni dalla restituzione al committente delle somme incassate in rivalsa. Se invece il cedente non si estingue, resta lui il soggetto legittimato a presentare l’istanza di rimborso.
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