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La digitalizzazione dei documenti doganali consente alle imprese di costruire un fascicolo elettronico “a prova di controlli”, identificato dall’MRN, che contiene la dichiarazione inviata telematicamente e i documenti a corredo registrati in AIDA. Il quadro normativo coordina regole UE (CDU 952/2013 e regolamenti 2015/2446-2447) e fonti italiane (CAD, DM 17/6/2014, Linee Guida AgID dal 2022), con chiarimenti ADM. I documenti devono garantire immodificabilità, integrità, autenticità e leggibilità (es. PDF/A), supportate da firma digitale o firma elettronica qualificata/avanzata; l’Agenzia delle Entrate esclude la firma semplice. Il riferimento temporale sul pacchetto di archiviazione chiude la conservazione. Sui tempi vale il criterio più lungo: 3 anni UE (6 con accertamento, o fino a fine contenzioso) ma 10 anni in Italia. Serve reperibilità rapida per ADM, Entrate e GdF, tracciando speditore/destinatario; alcuni originali (EUR.1) restano cartacei. Occorrono indicizzazione, Manuale e Responsabile; in caso di guasti, procedure manuali e comunicazione alla dogana.