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Con la Risposta n. 234/2025, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, nei casi di concordato preventivo, il creditore può emettere la nota di variazione IVA in diminuzione ai sensi dell’art. 26 d.P.R. 633/1972, anche al termine della procedura, senza applicare il principio di consecuzione tra procedure concorsuali se le procedure sono autonome. Il termine iniziale decorre dalla seconda procedura (post 26 maggio 2021). Il creditore può scegliere se emettere subito la nota o attendere l’esito: in caso di procedura infruttuosa, la quota falcidiata diventa detraibile. L’IVA si recupera nella liquidazione periodica o dichiarazione annuale.
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