Il Pronto Ordini n. 35/2025 del CNDCEC stabilisce che i dottori commercialisti iscritti nella sezione speciale (art. 34, c. 8 D.lgs. 139/2005) non possono registrarsi all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio (CTU). La sezione speciale è riservata a soggetti in situazione di incompatibilità, privi dell’esercizio effettivo, continuativo e dell’aggiornamento professionale obbligatorio. L’art. 4 del DM 109/2023 richiede invece almeno cinque anni di pratica professionale continuativa o, in alternativa, titoli post-universitari, curriculum scientifico o certificazioni UNI, requisiti che i “speciali” non soddisfano. Resta comunque libera discrezionalità del giudice di nominare consulenti non iscritti ad alcun albo, purché motivi il provvedimento.
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