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La Cassazione (sent. n. 24475/2025) ha stabilito che la responsabilità solidale del Notaio rogante ex art. 57 D.P.R. 131/1986 riguarda solo l’imposta principale, non anche le imposte complementari o suppletive derivanti dal successivo disconoscimento di agevolazioni fiscali. Nel caso esaminato, l’Agenzia delle Entrate aveva revocato l’agevolazione “prima casa” perché l’acquirente possedeva già un immobile nello stesso Comune, estendendo la pretesa anche al Notaio. La Corte ha escluso tale responsabilità, chiarendo che gli accertamenti extratestuali gravano solo sulle parti contraenti, annullando così l’atto impositivo e condannando l’Amministrazione alle spese.
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