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La Corte di cassazione, con l'ordinanza n.1481/2026, ribadisce che, in presenza di omessa notifica della cartella esattoriale e conseguente annullamento dell’intimazione di pagamento, non è legittima la compensazione delle spese di lite. In tali ipotesi trova applicazione il principio generale victus victori, mentre la compensazione resta un’eccezione di stretta interpretazione. Nel caso esaminato, il giudice di merito aveva compensato le spese nonostante la totale soccombenza delle amministrazioni e l’assenza delle “gravi ed eccezionali ragioni” richieste dall’art. 92 c.p.c. La Cassazione ha censurato tale scelta, chiarendo che il giudice non può ricorrere a valutazioni equitative, sanzionatorie o moralistiche, né fondare la compensazione su presunte condotte sostanziali non accertate. Quando la decisione si basa su un vizio di rito insuperabile, come la mancata notifica dell’atto presupposto, la regola resta la condanna alle spese della parte soccombente.