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Con la Circolare n. 154/2025, l’INPS ha fornito indicazioni sull’accesso alla NASpI nei casi di dimissioni per fatti concludenti, introdotte dall’articolo 19 della legge n. 203/2024. La risoluzione del rapporto per assenza ingiustificata protratta oltre i limiti contrattuali o, in mancanza, oltre quindici giorni, non opera automaticamente, ma richiede una scelta discrezionale del datore di lavoro, che deve decidere se valorizzare la presunta volontà dismissiva del lavoratore. In caso di cessazione comunicata tramite UniLav con il codice “FC – dimissioni per fatti concludenti”, la NASpI è esclusa, trattandosi di una cessazione volontaria. Diversamente, il lavoratore conserva il diritto alla NASpI qualora il rapporto si concluda con un licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, anche se fondato sull’assenza ingiustificata. Infine, la procedura datoriale diventa inefficace se il lavoratore presenta successivamente dimissioni telematiche, anche per giusta causa, consentendo l’accesso alla NASpI al ricorrere dei requisiti di legge.