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L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n.153/2025, chiarisce che la vendita, entro cinque anni, di un immobile acquisito a seguito di separazione tra coniugi genera plusvalenza imponibile ai sensi dell’articolo 67 del TUIR. Il quinquennio decorre dalla data del trasferimento della quota ricevuta in esecuzione della sentenza di separazione. La plusvalenza si calcola, come previsto dall’articolo 68 del TUIR, sulla differenza tra il corrispettivo della vendita e il valore dichiarato nell’atto di trasferimento (aumentato degli eventuali oneri), anche se l’acquisizione è avvenuta senza scambio di denaro, in attuazione degli accordi patrimoniali della separazione.