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Le Sezioni unite civili della Cassazione (sentenza 20929/2025) hanno stabilito che i provvedimenti di rigetto o revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, adottati dalla Commissione di cui all’art. 138 T.U. spese di giustizia, vanno impugnati dinanzi al giudice civile mediante opposizione ex art. 170 T.U. spese di giustizia. Tale rimedio, chiaramente disciplinato con rinvio all’art. 15 del D.lgs. 150/2011, non estende al processo tributario il ricorso penale previsto dall’art. 99. La decisione armonizza la disciplina con le pronunce analoghe sui provvedimenti delle Commissioni dei TAR e conferma l’applicazione, salvo deroghe, delle norme civili e amministrative al processo tributario.