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Con la risposta all’interpello n. 159 del 24 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i trattamenti pensionistici integrativi versati da un ente pubblico agli ex dipendenti, a seguito della soppressione di un fondo pensione, devono essere fiscalmente considerati redditi da pensione e non assimilati a redditi da lavoro dipendente. Di conseguenza, ai fini IRPEF, si applicano esclusivamente le detrazioni previste per i redditi da pensione (art. 13, comma 3, TUIR), escludendo così il ricorso a detrazioni più vantaggiose normalmente riconosciute ai redditi da lavoro dipendente o assimilati.
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