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Con la Risposta 956-480/2025 la Direzione Regionale del Friuli-Venezia Giulia applica ai contribuenti in regime forfettario il principio di omnicomprensività, includendo nel calcolo del reddito sostitutivo il differenziale positivo tra valore nominale e prezzo di acquisto dei crediti edilizi e computandolo anche nei limiti di accesso (85.000 €) e di permanenza (100.000 €). La tesi è criticata poiché il regime forfettario, con impianto normativo autonomo, riconosce imponibili solo i compensi percepiti e non altri valori estranei alla prestazione, generando paradossi come quello sui rimborsi spese analitici. Una nota positiva riguarda l’efficacia del principio solo per crediti acquisiti dopo il 1° gennaio 2024.