Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Corte di cassazione, con sentenza n. 41241 del 23 dicembre 2025, ha stabilito che il direttore generale di un’università telematica accreditata riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e può quindi rispondere del reato di peculato. Il caso riguarda l’uso indebito, per spese personali superiori a 27.000 euro, di una carta di credito intestata all’università. La difesa sosteneva che, trattandosi di un ente di diritto privato, mancasse il presupposto soggettivo richiesto dall’art. 314 c.p. La Cassazione ha respinto tale tesi, chiarendo che, ai fini del peculato, non rileva la natura pubblica o privata dell’ente, bensì l’attività concretamente svolta. Le università telematiche, pur private, operano in base a normativa pubblicistica, perseguono finalità di interesse generale e rilasciano titoli con valore legale. Pertanto, l’attività universitaria integra un pubblico servizio. Confermata così la condanna per peculato e il rigetto del ricorso.