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Con la sentenza n. 31895/2025 la Cassazione ha annullato la condanna per truffa contrattuale di un soggetto non iscritto all’Albo dei commercialisti. Pur escludendo l’abusivo esercizio della professione, le precedenti sentenze avevano ritenuto che il silenzio sulla propria inabilitazione indusse la parte offesa a concludere un incarico. I giudici di legittimità hanno sottolineato che, per configurare truffa, deve emergere un nesso eziologico tra la falsa rappresentazione (anche implicita) e l’ingresso di attività riservate al commercialista, non svolte dall’imputata. In assenza di prove circa quali prestazioni richiedessero l’abilitazione, il fatto resta illecito civile. Rinvio per nuovo esame dalla Corte d’Appello milanese.