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La Cassazione, con ordinanza n. 25863/2025, ha chiarito che la costituzione di un usufrutto in favore di terzi non comporta la decadenza dalle agevolazioni “prima casa”, previste dall’art. 1, Nota II bis, Tariffa Parte Prima, D.P.R. 131/1986, applicabile solo ai trasferimenti di proprietà infraquinquennali. Nel caso esaminato, un contribuente aveva donato l’usufrutto ai genitori entro cinque anni dall’acquisto agevolato: l’Agenzia delle Entrate aveva revocato i benefici, ma i giudici, confermati in Cassazione, hanno escluso la decadenza. Gli Ermellini hanno enunciato il principio che l’usufrutto non equivale a trasferimento di proprietà.
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