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L’Agenzia delle Entrate chiarisce che il riaddebito analitico delle spese comuni tra professionisti non associati è soggetto a IVA ordinaria, anche se disposto da ordinanza giudiziale. Gli importi devono essere fatturati con IVA, salvo quanto escluso dall’art. 15 DPR 633/1972, come gli interessi moratori, che non concorrono alla base imponibile. L’IVA sulle spese legali è detraibile dalla parte vittoriosa se soggetto passivo. In generale, l’IVA su beni e servizi inerenti e necessari all’attività professionale è detraibile secondo l’art. 19 DPR 633/1972. La ripartizione delle spese richiede trasparenza e corretto inquadramento fiscale.
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