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La Cassazione (sent. 31536/2025, 22 settembre) ha ribadito che la bancarotta fraudolenta documentale sussiste anche per società di fatto inattive: l’obbligo di tenuta delle scritture permane fino alla formale cancellazione dal Registro imprese. Nel caso, una società creata per un parco eolico ha ricevuto fondi pubblici poi scomparsi; i documenti consegnati non consentivano la ricostruzione patrimoniale. Trattandosi di reato di pericolo, l’inadempimento formale basta. La nomina di un procuratore ad acta non esonera l’amministratore di diritto, potendo configurare concorso dell’extraneus. Tuttavia, la Cassazione ha rinviato per accertare adeguatamente il dolo specifico, ritenendo carente la motivazione d’appello in punto di colpevolezza.