Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Con l’Interpello n. 1/2025 il Ministero del Lavoro ha stabilito che il personale docente, qualora dalla valutazione dei rischi aziendali emerga l’assenza di esposizioni a rischi medi o alti, può seguire il corso di formazione specifica per rischio basso (4 ore) anziché quello per rischio medio (8 ore) previsto per il settore Istruzione (ATECO 85). Tale orientamento, in linea con l’art. 37 co. 1 lett. b) del D.lgs. 81/2008, con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 e con l’Interpello n. 11/2013, conferma che la formazione deve basarsi sulle effettive mansioni svolte e non unicamente sul codice ATECO. La decisione rimane a carico del datore di lavoro, che dovrà documentare l’esito della valutazione dei rischi.