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La Cassazione (sent. n. 31846/2025) ha chiarito che, nei reati tributari, l’ammissione alla messa alla prova non richiede necessariamente la restituzione all’Erario. Il giudice può escluderla se risulta oggettivamente impossibile, purché motivi adeguatamente sulla base di elementi concreti (es. fallimento, impossidenza). Nel caso esaminato, un legale rappresentante imputato per omessa dichiarazione (2016-2017) ha completato positivamente il programma di lavori di pubblica utilità, ottenendo l’estinzione del reato. Rigettato il ricorso della Procura, la Suprema Corte ha ribadito la discrezionalità del giudice, limitatamente sindacabile in Cassazione per la motivazione.
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