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La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con la sentenza n. 7412/2025, ha confermato che nella cessione di azienda o di ramo d’azienda l’acquirente risponde in solido dei debiti tributari maturati nell’anno del trasferimento e nei due precedenti. La responsabilità, prevista dall’articolo 14 del d.lgs. n. 472/1997, è limitata al valore dell’azienda acquisita e riguarda imposte e sanzioni risultanti dagli atti dell’amministrazione finanziaria.
È riconosciuto il beneficio della preventiva escussione del cedente: l’ente impositore deve tentare prima il recupero dal venditore, ma può agire sul cessionario se il pagamento non avviene. La sentenza nasce da una controversia sull’imposta comunale sulla pubblicità, con un debito rideterminato in appello a circa 201.000 euro, per il quale è stata confermata la responsabilità del cessionario.
La Corte ha inoltre chiarito che le clausole contrattuali che attribuiscono i debiti al solo cedente non sono opponibili all’amministrazione finanziaria: producono effetti solo tra le parti. Richiamati anche l’articolo 2560 del codice civile e la giurisprudenza di Cassazione, che fondano la responsabilità sulla continuità economica dell’azienda trasferita.