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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24777/2025, ha stabilito che l’agevolazione “prima casa” è preclusa a chi sia già comproprietario, con il coniuge, di un immobile idoneo nello stesso Comune, indipendentemente dalla comunione legale o ordinaria. La norma richiede che l’acquirente non possieda altri diritti su case nello stesso Comune; la comproprietà pro-quota non consente il godimento esclusivo, sufficiente a precludere il beneficio. Le agevolazioni sono di stretta interpretazione, senza spazio per estensioni. Dal 2016 è possibile fruire del bonus solo se l’immobile già posseduto è venduto entro due anni, ma non se si possiede già una casa nello stesso Comune.