L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 201/2025, esclude l’esenzione IVA per certificazioni di competenze digitali rilasciate senza un percorso formativo. Pur riconoscendo l’ente come soggetto accreditato, manca il requisito oggettivo: la prestazione deve configurarsi come attività didattica o formativa ai sensi dell’art. 10, co. 1, n. 20 del DPR 633/1972. Il semplice rilascio di un attestato, anche se finalizzato a graduatorie ATA o supportato da PNRR, non giustifica l’esenzione. L’interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA segue i principi comunitari, riconoscendo il beneficio esclusivamente a corsi strutturati e non a meri certificati. Il documento ribadisce l’obbligo di un percorso didattico strutturato e qualificato.
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