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Con la Risoluzione n. 56 del 13 ottobre, l’Agenzia delle Entrate, recependo l’orientamento della Cassazione (nn. 1981/2024 e 17657/2024), chiarisce che, per i contratti di locazione pluriennali soggetti a imposta di registro, la sanzione ex art. 69 TUR per tardiva registrazione si calcola sull’imposta dovuta sul canone della prima annualità quando si è scelto il pagamento annuale. Per le annualità successive opera la sanzione per tardivo versamento (art. 13, d.lgs 471/1997), con possibilità di ravvedimento (art. 13, d.lgs 472/1997). Superata in parte la circ. 26/E/2011. Resta la facoltà di pagamento in unica soluzione, con riduzione prevista dalla Tariffa.