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La Corte di Cassazione (sent. n. 3225/2025) ha ribadito che, per applicare correttamente il meccanismo del reverse charge e detrarre l’IVA, le fatture relative a prestazioni di servizi – come quelle in subappalto – devono indicare chiaramente natura, entità e data delle prestazioni. La genericità delle diciture, come "lavori eseguiti", non è sufficiente. È onere del contribuente dimostrare l’inerenza delle operazioni all’attività d’impresa. La Cassazione ha cassato con rinvio la decisione della C.T.R. Campania, che aveva ritenuto valide fatture generiche, senza gli elementi richiesti, annullando così l’accertamento dell’Agenzia delle Entrate.
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