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Con la risposta a interpello n. 249/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i premi di polizze sanitarie collettive pagati dal datore di lavoro, anche quando previsti da norme per il personale all’estero, costituiscono reddito imponibile ai sensi dell’art. 51, comma 1, TUIR. Non si tratta infatti di contributi previdenziali o assistenziali obbligatori per legge, che godono di esenzione, ma di un beneficio aziendale. Pertanto, gli importi vanno assoggettati a tassazione e contribuzione. Gli enti devono quindi contabilizzare i premi in busta paga, inclusi quelli per i familiari conviventi dei dipendenti in servizio all’estero.
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