Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La risposta a interpello n. 305/2025 dell’Agenzia delle Entrate torna sul tema dell’aliquota IVA applicabile agli integratori alimentari. L’Agenzia ribadisce che gli integratori, in quanto tali, non beneficiano automaticamente di un’aliquota ridotta, poiché non sono espressamente indicati nella Tabella A allegata al DPR 633/1972.
L’applicazione dell’IVA al 10% è possibile solo quando il prodotto, sulla base del parere tecnico dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM), è classificato tra le “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove” in voce NC 2106 e rientra nel n. 80) della Tabella A, Parte III.
Nel caso analizzato, il “prodotto X” dell’istante è stato inquadrato proprio in tale voce doganale, non avendo caratteristiche tali da qualificarlo come medicinale. Di conseguenza, le sue cessioni possono scontare l’aliquota IVA ridotta del 10%.