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L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 187/2025, chiarisce che l’imposta sostitutiva del 15% prevista dall’art. 7 del D.L. 73/2024 si applica esclusivamente ai compensi per le “prestazioni aggiuntive” erogate dai dirigenti medici e dal personale sanitario, come definite dall’art. 89, comma 2, del CCNL Area Sanità 2019-2021. Sono invece escluse le “prestazioni sanitarie ALPI convenzionali”, anche se finalizzate alla riduzione delle liste di attesa o al fronteggiare carenze di organico. La norma agevolativa trova dunque applicazione in senso restrittivo, limitatamente alle ipotesi esplicitamente richiamate dal legislatore.
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