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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 175/2025, chiarisce che le plusvalenze realizzate da trust esteri opachi non residenti, derivanti dalla cessione di partecipazioni in società estere proprietarie di immobili in Italia, sono imponibili in Italia come redditi diversi di natura finanziaria, soggetti a imposta sostitutiva del 26% (art. 23, comma 1-bis TUIR). L’interpello non è invece ammissibile per i quesiti sui profili fiscali delle future distribuzioni ai beneficiari italiani, trattandosi di situazioni soggettive di terzi. L’Amministrazione ricorda la responsabilità nella corretta determinazione del regime fiscale del trust estero.
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