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Con l’Istruzione operativa n. 6636/2025, l’INAIL ha definito le modalità per il rimborso agli armatori delle somme versate, a seguito dell’estensione dello sgravio contributivo dell’art. 6 DL 457/1997 anche alle navi iscritte nei registri UE/SEE o battenti bandiera UE/SEE, con effetto dal 1° gennaio 2024. Gli armatori devono presentare richiesta di variazione del profilo assicurativo tramite PEC, allegando il modulo “Denuncia di variazione”, le relative retribuzioni, e l’autorizzazione ministeriale all’annotazione nel registro UE/SEE. L’estensione, autorizzata dalla UE il 7 maggio 2025, consente il rimborso delle somme versate senza sgravio.
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