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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 40529 del 17 dicembre 2025, ha stabilito che l’attenuante speciale di cui all’art. 13-bis del D.lgs. 74/2000 non si applica al reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti perché tale norma presuppone un debito tributario effettivo, estinto prima dell’apertura del dibattimento di primo grado. Il ricorrente, condannato per due episodi di fatture false in un contesto di crisi finanziaria, aveva invocato lo stato di necessità e la collaborazione giudiziaria, evidenziando l’autodenuncia e il pagamento del presunto debito da parte della società. I giudici di legittimità hanno ritenuto infondate entrambe le doglianze, escludendo che la pressione economica integrasse un pericolo attuale tale da giustificare il reato e chiarendo che i delitti di fatture inesistenti sono “reati di pericolo” non collegati a un’evasione concreta. Ne deriva che l’art. 13-bis, rivolto solo ai casi con debito tributario esistente e saldato, non è estendibile a queste fattispecie, a nulla rilevando il versamento successivo o la collaborazione offerta.