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La Cassazione, con ordinanza n. 26021/2025, ha ribadito che la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. è contrattuale: al lavoratore basta allegare l’infortunio e provare il nesso causale con l’attività, senza dover dimostrare ogni violazione tecnica. Spetta invece al datore di lavoro provare di aver adottato tutte le misure di prevenzione (valutazione rischi, DPI, formazione, vigilanza). Nel caso di un operaio colpito all’occhio durante il taglio di un tondino, la Suprema Corte ha censurato la decisione d’appello che aveva imposto al lavoratore oneri probatori eccessivi, accogliendo il ricorso e rinviando per nuovo esame.
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