Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’ordinanza n. 27298/2025 della Corte di cassazione (Sez. V civile) ha ribadito la validità della notifica degli atti tributari quando la cartella di pagamento viene consegnata personalmente al legale rappresentante di una S.r.l., anche se la consegna avviene fuori dai luoghi tipicamente previsti o con imprecisioni formali. Nel caso esaminato, la Alfa S.r.l. aveva contestato la regolarità della notifica delle cartelle, la prescrizione dei crediti e la carenza di motivazione delle intimazioni di pagamento. Dopo il rigetto nei gradi di merito, la Cassazione ha confermato che l’onere dell’Agente della riscossione si esaurisce nella prova dell’avvenuta notifica tramite relata o avviso di ricevimento. È irrilevante l’assenza dell’indirizzo o l’uso di termini impropri come “ditta” anziché “società”, se l’atto è stato ricevuto dal legale rappresentante. La relata di notifica, assistita da fede privilegiata, può essere contestata solo con querela di falso. Ne è seguito il rigetto del ricorso e la condanna alle spese in favore dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione.