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Con la risposta a interpello n. 31 dell’11 febbraio 2026 l’Agenzia delle Entrate conferma che la realizzazione di un immobile strumentale tramite leasing “in costruendo” può rientrare tra gli investimenti agevolabili per il credito d’imposta ZES Unica. Il caso riguarda un’impresa che intende costruire un nuovo punto vendita in ZES tramite una società di leasing e chiede se la modalità sia ammessa e quando l’investimento si considera effettuato. L’Agenzia richiama l’art. 16, comma 2, del DL 124/2023 e il DM 17 maggio 2024, che includono tra gli investimenti agevolabili anche l’acquisizione di immobili strumentali e l’acquisto tramite locazione finanziaria, nel rispetto dei limiti complessivi di spesa. Per gli immobili vale la regola di equivalenza tra acquisto in proprietà e leasing già affermata in prassi. Il punto operativo decisivo è temporale: ai fini del “momento di effettuazione” e della rilevanza dei canoni di pre-locazione, contano gli artt. 109 e 110 del TUIR. I canoni di pre-locazione rilevano per l’utilizzatore solo dalla consegna dell’immobile; di conseguenza, il credito ZES Unica matura e diventa fruibile solo da quel momento.