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L’Ordinanza n. 23/2026 della Corte di Cassazione, pubblicata il 1° gennaio 2026, chiarisce cosa accade quando il sostituto d’imposta trattiene la ritenuta d’acconto ma poi non la versa. Nel caso esaminato, una contribuente aveva chiesto un rimborso IRPEF per il 2010, includendo ritenute attribuitele dallo studio associato. L’Agenzia delle Entrate aveva riconosciuto una quota del credito, perché alcune ritenute non risultavano versate. La CTP le aveva dato ragione; in appello, la CTR Campania aveva invece ritenuto il percettore responsabile in solido ex art. 35 DPR 602/1973. La Cassazione, richiamando le Sezioni Unite 10378/2019, precisa che la solidarietà opera solo se le ritenute non sono state effettuate: se trattenute, l’omesso versamento resta del sostituto e non può impedire lo scomputo o il rimborso al sostituito. Accolto il ricorso, la decisione è stata cassata con rinvio al giudice tributario campano, anche per le spese. Principio rilevante per rimborsi e controlli fiscali futuri.