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L’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 253 del 26 settembre 2025, chiarisce la circolazione dei crediti d’imposta da trasformazione delle DTA ai sensi dell’art. 44-bis del D.L. 34/2019, generati dalla cessione onerosa di crediti verso debitori inadempienti. È ammesso l’acquisto anche da soggetti non intermediari finanziari. I crediti, in via teorica, sono utilizzabili in compensazione, cedibili infragruppo ex art. 43-ter, cedibili ex art. 43-bis o rimborsabili. Tuttavia, se “chiesti a rimborso” e ceduti ex art. 43-bis, scatta il divieto di ulteriore cessione e l’impossibilità di compensazione: il cessionario può solo attendere e incassare il rimborso; gli altri profili risultano assorbiti.