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L’Agenzia delle Entrate, con Risposta n. 174/2025, chiarisce che la cessione di investimenti qualificati da parte di fondi pensione prima dei 5 anni comporta la perdita dell’esenzione fiscale, anche se il controvalore è reinvestito entro 90 giorni. Resta obbligatoria la dichiarazione (art. 1, comma 95-bis, L. 232/2016) solo su richiesta; il requisito dell’assenza di partecipazioni qualificate si applica solo alle casse di previdenza. L’agevolazione non si estende retroattivamente a strumenti già in portafoglio; inammissibile invece il quesito sulla presentazione contabile, non essendo materia fiscale.
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