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Con la risposta a interpello n. 35/2026, Agenzia delle Entrate chiarisce che, per applicare l’IVA agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo, può essere sufficiente la patente speciale che riporta i codici degli adattamenti prescritti (anche se di serie), anche quando il contribuente non possiede la certificazione di handicap ex legge 104/1992. Il caso riguarda un titolare di patente speciale categoria BS, rilasciata dalla Commissione Medica Locale, con indicazione degli adattamenti necessari alla guida. L’Agenzia richiama l’art. 1-bis del DL 121/2021 e la normativa attuativa che consente di sostituire la documentazione sanitaria con la patente speciale, fermo l’atto notorio sul mancato utilizzo dell’agevolazione nel quadriennio precedente. La patente speciale, rilasciata dopo accertamento medico e prove su veicoli adattati, è considerata idonea a dimostrare la ridotta capacità motoria permanente ai fini fiscali.