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Con la risposta a interpello n. 321 del 30 dicembre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il trattamento IVA applicabile alla cessione di un terreno qualificato come “zona bianca”. Il caso riguarda due società in fallimento coinvolte nella vendita all’asta di un ampio lotto, la cui complessa vicenda urbanistica rendeva incerta la sua edificabilità. Dal Certificato di Destinazione Urbanistica emerge che l’area è priva di una specifica pianificazione e rientra tra le cosiddette zone bianche, utilizzabili entro limiti edificatori molto contenuti. L’Amministrazione finanziaria, richiamando la nozione di zona bianca fornita dal Consiglio di Stato (sentenza n. 3684/2016) e la disciplina dell’articolo 9 del Testo Unico dell’Edilizia, precisa che tali aree sono comunque suscettibili di utilizzazione edificatoria. Di conseguenza, la cessione non rientra tra le operazioni fuori campo IVA previste per i terreni non edificabili, ma deve essere assoggettata a IVA in misura ordinaria, con applicazione delle relative imposte indirette.