Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
La Cassazione, con ordinanza n. 25132/2025, ha stabilito che l’esimente ex art. 6, co. 3, D.lgs. 472/1997 si applica a tutte le sanzioni tributarie derivanti da condotte fraudolente o omissive di un intermediario infedele, non solo a quelle per omesso versamento. Nel caso esaminato, una ragioniera, condannata per appropriazione indebita, aveva trattenuto somme e non trasmesso dichiarazioni. I contribuenti, inizialmente parzialmente esclusi dal rimborso, hanno visto accolto il ricorso: l’esimente copre l’intero complesso sanzionatorio, restando dovuta solo l’imposta. La causa è rinviata alla C.T.R. Sicilia per nuovo esame e spese.
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

