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La Corte di cassazione, con sentenza n. 2778/2026, ha stabilito che l’invito a comparire ex art. 5 d.lgs. 218/1997, seguito da un contraddittorio preventivo, impedisce l’applicazione della sospensione automatica di 90 giorni prevista dall’art. 6 per il termine di impugnazione dell’avviso di accertamento. Nel caso in esame, un atto tributario basato sugli studi di settore, notificato il20 ottobre2008, era stato preceduto da un confronto effettivo con l’Ufficio, rendendo inutile un ulteriore periodo di riflessione. La pronuncia sottolinea che non rilevano forma e verbalizzazione dell’esito contraddittorio, ma esclusivamente la concreta possibilità per il contribuente di valutare le contestazioni. La successiva istanza di accertamento con adesione presentata il19 dicembre 2008 non ha prodotto nuovi effetti sospensivi. Di conseguenza, il termine di 60 giorni per proporre ricorso è decorso regolarmente e il ricorso depositato il 19 marzo 2009 è stato dichiarato tardivo. La Cassazione ha cassato senza rinvio, sancendo che l’adesione non riattiva lo spatium deliberandi.